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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La spesa di lire 2.000.000.000 prevista dall'art. 4 del
decreto-legge 20 novembre 1951, n. 1184, convertito nella legge 8
gennaio 1952, n. 7, concernente l'assistenza delle popolazioni
colpite dalle alluvioni del 1951, elevata con legge 25 luglio 1952,
n. 1057, a lire 5.000.000.000, viene ulteriormente elevata a lire
8.500.000.000.