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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ai volontari di leva arruolati nel Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, in applicazione della legge 15 ottobre 1950, n. 913, divenuti
inabili per cause dipendenti da servizio e, in caso di loro decesso
per le cause medesime, ai loro congiunti, viene liquidato il
trattamento di quiescenza, privilegiato ordinario con le norme
stabilite per gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica
sicurezza.