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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Dopo l'art. 5 del regio decreto-legge 15 marzo 1923 n. 692, e'
inserito il seguente articolo:
Art. 5-bis.
Nelle imprese industriali l'esecuzione del lavoro straordinario,
che non abbia carattere meramente saltuario e' vietata, salvi i casi
di eccezionali esigenze tecnico produttive e di impossibilita' di
fronteggiarle attraversa l'assunzione di altri lavoratori.
L'esecuzione del lavoro straordinario, nei casi con sentiti a sensi
del comma precedente, deve essere comunicata all'Ispettorato del
lavoro competente per territorio entro 24 ore dall'inizio; nella
comunicazione il datore di lavoro deve indicare i motivi di ordine
tecnicoproduttivo che hanno imposto il ricorso al lavoro
straordinario e quelli che hanno impedito l'assunzione di altri
lavoratori.
L'Ispettorato del lavoro puo' ordinare la cessazione o la
limitazione del lavoro straordinario quando ritenga che non
sussistano le condizioni richieste dal primo comma.
L'esecuzione del lavoro straordinario comporta, in ogni caso, oltre
al pagamento delle maggiorazioni previste dai contratti collettivi di
lavoro, anche il versamento a carico dell'impresa ed a favore del
fondo per la disoccupazione di una ulteriore somma pari al 15 per
cento della retribuzione relativa alle ore straordinarie compiute.
Le contravvenzioni alle disposizioni del presente articolo sono
punite con l'ammenda sino a lire 200 al giorno, per ogni lavoratore
impiegato nello straordinario, raddoppiabili in caso di recidiva.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 ottobre 1955
GRONCHI
SEGNI - VIGORELLI
Visto, il Guardasigilli: MORO