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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno,
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Alla legge 26 marzo 1953, n. 188, e' aggiunto il seguente articolo:
Art. 2-bis. "Possono essere ammessi agli esami per il conseguimento
dell'abilitazione alla libera docenza anche stranieri, che siano in
possesso di diploma di laurea o di specializzazione o perfezionamento
conseguito presso Universita' od Istituti superiori italiani, oppure
di titolo equipollente a quello richiesto per la ammissione dei
cittadini italiani. Tale equiparazione e' stabilita con disposizione
del Ministero della pubblica istruzione, tenuto conto del trattamento
di reciprocita'".
L'abilitazione e' conferita indipendentemente dal numero massimo
delle docenze previste per ciascuna disciplina.
Le disposizioni della presente legge si applicano anche alla
sessione d'esami di abilitazione alla libera docenza indetta per
l'anno 1953".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 gennaio 1955
EINAUDI
SCELBA - MARTINO -
ERMINI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO