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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
A decorrere dal 1 luglio 1954, le aliquote dell'imposta unica sui
giuochi di abilita' e sui concorsi pronostici, di cui alla legge 22
dicembre 1951, n. 1379, per ammontari complessivi di poste di gioco
superiori a 150 milioni di lire, sono elevate come segue:
sino a 250 milioni di lire 23,75 per cento
" 350 " " 24,50 "
" 450 " " 25,25 "
" 550 " " 26,00 "
" 650 " " 26,75 "
" 750 " " 27,50 "
" 850 " " 28,25 "
" 950 " " 29,00 "
" 1.050" " 30,00 "
" 1.150" " 31,00 "
" 1.250" " 32,00 "
" 1.350" " 33,00 "
" 1.450" " 34,00 "
" 1.550" " 35,00 "
Per le somme intermedie la misura delle aliquote e' quella
risultante dall'applicazione delle seguenti formule:
Y = 0,0075.X + 21,875 fino a 950 milioni
Y = 0,01.X + 19,5 fino a 1.550 milioni
nelle quali Y e' l'aliquota corrispondente all'ammontare X espresso
in milioni di lire.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 marzo 1955
EINAUDI
SCELBA - TREMELLONI
Visto, il
Guardasigilli: DE PIETRO