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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
La seguente legge:
Art. 1.
Le concessioni gratuite di biglietti per l'uso di carrozze-salone e
di compartimenti riservati, di carte di libera circolazione, di
biglietti di servizio, di biglietti per un solo viaggio, di buoni
bagaglio e di trasporto, e le concessioni a tariffa ridotta di
biglietti per un solo viaggio e di buoni di trasporto, sulle ferrovie
dello Stato, sono stabilite, per determinate categorie di persone,
nei titoli seguenti.