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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Sull'introito lordo totale degli spettacoli, giuochi e
trattenimenti, di cui all'allegata tabella A, sono dovuti i diritti
erariali fissati nei numeri da 1 a 7 della tabella medesima.
L'importo lordo delle singole scommesse al totalizzatore e al libro
e di qualunque altro genere, accettate in occasione di corse con
qualunque mezzo effettuate, di concorsi ippici, di regate, di giuochi
di palla e pallone, di gare di tiro a volo e di ogni altra gara o
competizione, e' assoggettato a diritto erariale nella misura
stabilita nel n. 8 della tabella stessa.
Per gli spettacoli sportivi, di cui alla allegata tabella B, sono
dovuti i diritti erariali nella misura progressiva indicata.
Sull'introito lordo totale degli spettacoli di cinematografo, misti
di cinematografo e di avanspettacolo, comunque e dovunque dati al
pubblico, anche se in circoli o sale private, sono dovuti i diritti
erariali di cui alla allegata tabella C.