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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' concessa all'Opera nazionale per la protezione della maternita'
e dell'infanzia, una sovvenzione straordinaria di lire 1.000.000.000
(un miliardo).
Alla copertura dell'onere di cui sopra viene destinata una quota
parte delle disponibilita' nette recate dal provvedimento legislativo
di variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1953-54.