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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
E' convertito in legge il decreto-legge 6 ottobre 1955, n. 873, che
istituisce una imposta erariale sul gas metano, con le seguenti
modificazioni:
All'art. 1:
al primo comma, le parole: di origine nazionale ed estera, sono
sostituite dalla parola: erogato;
dopo il primo comma, e' aggiunto il seguente:
"E' istituita correlativamente una sovraimposta di confine di lire
1,50 al metro cubo per il metano importato di origine estera";
al terzo comma, le parole: di cui al precedente comma, sono
sostituite dalle parole: di cui ad precedenti commi.
All'art. 2, sono aggiunte le seguenti lettere:
"c) il metano consumato per l'azionamento delle macchine adibite
alla estrazione del gas o alla sua compressione nei metanodotti;
d) il gas metano proveniente dagli strati del quaternario situati
a profondita' non superiori a 1200 metri limitatamente ai territori
delle province di Ferrara e Rovigo ed ai quantitativi ceduti dai
produttori ad esercenti di metanodotti nonche' ai quantitativi
consumati per l'azionamento delle macchine adibite alla estrazione
del gas e alla sua compressione".
Dopo l'art. 2 e' aggiunto il seguente articolo 2-bis:
"L'imposta di cui all'art. 1 e' dovuta dal produttore o da chi
estrae il metano o lo importa, per il metano consumato in proprio,
per quello direttamente ceduto a terzi, consumatori o rivenditori, o
immesso direttamente in reti di distribuzioni cittadine;
dall'esercente di metanodotti per il gas metano trasportato
attraverso il metanodotto e consumato dall'esercente del metanodotto
stesso o da esso ceduto a terzi consumatori o rivenditori o ad
aziende esercenti reti di distribuzioni cittadine".
All'art. 3:
al primo comma sono aggiunte, in fine, le parole: in relazione
alla localita' di produzione o di estrazione;
al secondo comma, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
a) la ditta, la sua sede e chi la rappresenta legalmente;
le lettere c), d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:
c) la quantita' media di gas che si presume di produrre
giornalmente;
d) gli apparecchi di misura che si intendono adoperare per la
misurazione del gas;
e) gli impieghi ai quali si intende destinare il gas metano.
L'ultimo comma e' soppresso.
Dopo l'art. 3, e' aggiunto il seguente articolo 3-bis:
"Chiunque intende trasportare, attraverso metanodotti, gas metano
estratto dai sottosuolo nazionale importato o prodotto, deve farne
preventiva denuncia all'Ufficio tecnico delle imposte di
fabbricazione competente per territorio in relazione a ciascuna
localita' nella quale si effettui una presa o una consegna di
metano.
La denuncia corredata dalla descrizione completa del metanodotto
deve essere redatta in doppio esemplare e deve indicare:
a) la ditta, la sua sede e chi la rappresenta legalmente;
b) il Comune, la via e il numero civico, la denominazione della
localita' in cui si trova ciascun punto di presa;
c) il Comune, la via e il numero civico, la denominazione della
localita' in cui si trova ciascun punto di consegna di metano a
consumatori diretti o rivenditori, ivi incluse le aziende proprie del
denunciante, ad esercenti reti di distribuzione cittadina o ad
esercenti impianti di caricamento di bombole, siano essi consumatori
in proprio o rivenditori;
d) la quantita' media di metano che si presume venga trasportata
giornalmente e la portata massima del metanodotto;
e) gli apparecchi di misura che il denunciante intende adoperare
per la misurazione del gas e gli impieghi ai quali intende destinare
il gas trasportato.
Qualsiasi modifica agli impianti deve essere denunciata, prima
dell'attuazione, al competente Ufficio tecnico delle imposte di
fabbricazione".
All'art. 4:
al primo comma, alle parole: al precedente art. 3, sono
sostituite le parole: ai precedenti articoli 3 e 3-bis;
l'ultima parte del comma, dopo le parole: nelle seguenti misure,
e' sostituita dalla seguente:
"lire 1000:
se il quantitativo di gas metano estratto, prodotto o immesso
nel metanodotto non e' superiore a 100.000 metri cubi all'anno;
lire 5000:
se il quantitativo di gas metano estratto, prodotto o immesso
nel metanodotto e' superiore a 100.000 ma non superiore a 1.000.000
di metri cubi all'anno;
se la licenza riguarda ditta che estrae o produce ed il gas
metano estratto o prodotto e' ceduto in blocco ad esercenti
metanodotti, con utilizzo o meno di una quota per uso proprio;
lire 10.000:
se il quantitativo di gas metano estratto, prodotto o immesso
nei metanodotti e' superiore ad un milione di metri cubi all'anno".
All'ultimo comma, dopo le parole: di ciascun anno, sono aggiunte le
parole: per l'anno successivo.
All'art. 5:
al primo comma, alle parole: al precedente art. 3, sono
sostituite le parole: ai precedenti articoli 3 e 3-bis;
al secondo comma, le lettere b) e c) sono sostituite dalle
seguenti:
b) la quantita' di gas metano consumata in proprio dal
denunciante;
c) la quantita' di gas metano ceduta da un produttore a ciascun
esercente metanodotto;
in fine, e' aggiunto il seguente comma:
"L'esercente di metanodotti dovra' presentare la dichiarazione per
ogni provincia in cui effettui consegne di metano a consumatori
diretti, rivenditori o ad aziende esercenti reti di distribuzione
cittadina".
L'art. 6 e' sostituito dal seguente:
"Per la riscossione dell'imposta di cui all'art. 1, e' in facolta'
dell'Amministrazione di stipulare convenzioni annuali di abbonamento.
La corresponsione del canone di abbonamento in tal caso puo' essere
fatta in due o piu' rate anticipate alle scadenze da stabilire nella
convenzione".
All'art. 7:
al primo comma sono soppresse le parole: e liquidata in
conformita' del precedente art. 5;
al secondo comma sono aggiunte, in fine, le parole: restando
salva la facolta' di chiedere il rimborso secondo le norme di cui al
successivo art. 15.
All'art. 8, dopo le parole: nelle officine di produzione, sono
aggiunte le parole: sui metanodotti.
All'art. 10, al primo comma, alle parole: dell'Amministrazione
finanziaria, sono sostituite le parole: degli Uffici tecnici delle
imposte di fabbricazione e delle dogane.
All'art. 11:
il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Le ditte di cui ai precedenti articoli 3 e 3-bis devono prestare
una cauzione ragguagliata all'ammontare dell'imposta dovuta per il
mese di massima produzione o di massima immissione di gas nel
metanodotto, dell'anno precedente";
in fine e' aggiunto il seguente comma:
"Le ditte che iniziano la produzione o il trasporto del metano
devono prestare cauzione ragguagliata all'ammontare dell'imposta
presumibilmente dovuta per un mese".
L'art. 13 e' sostituito dal seguente:
"Fermo restando il disposto dell'art. 2777 del Codice civile, il
credito dello Stato per l'imposta e i diritti previsti dal presente
decreto ha privilegio, a preferenza di ogni altro creditore, sugli
impianti, sui metanodotti, sul macchinario e sul materiale mobile
esistente nelle officine e nei magazzini annessi o in altri locali,
comunque soggetti a vigilanza fiscale, nonche' sulle somme dovute
dagli utenti per i consumi di metano".
All'art. 15:
il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Il diritto al recupero dei tributi previsti dal presente decreto
ed il diritto a ripetere le somme eventualmente pagate in piu', si
prescrive nel termine di cinque anni dal giorno nel quale si sarebbe
dovuto eseguire il pagamento o, per il recupero, dal giorno
dell'eseguito pagamento dei tributi";
al secondo comma, le parole: abbia causa da un reato, sono
sostituite dalle parole: sia connesso ad un reato.
L'art. 16 e' sostituito dal seguente:
"Chiunque, senza aver adempiuto alle condizioni stabilite dal
presente decreto, attivi un impianto da gas metano, soggetto a
licenza ai sensi dell'art. 4, e' punito con la multa da lire 5000 a
lire 100.000 nonche' con la multa proporzionale dal doppio al decuplo
sulla imposta della quantita' di gas erogato o che pote' essere
erogato".
All'art. 19, al primo comma, alla parola: il fabbricante, e'
sostituita la parola: l'esercente.
L'art. 25 e' sostituito dal seguente:
"Se il colpevole deve rispondere del pagamento del tributo oltre
che dei reati previsti dal presente decreto, l'autorita' finanziaria
puo' procedere alla riscossione del tributo medesimo senza attendere
l'esito del giudizio penale".
All'art. 27, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"L'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, liquidato
l'ammontare dei tributi dovuti, ne cura l'invio in originale
all'Intendenza di finanza e in copia al ricevitore doganale,
indicando il massimo ed il minimo delle penalita' che ritiene
applicabili".
Dopo l'art. 27 sono aggiunti i seguenti articoli 27-bis e 27-ter:
27-bis. "In deroga a quanto dispone l'art. 21 della legge 7
gennaio 1929, n. 4, per le violazioni del presente decreto,
costituenti delitti punibili con la sola multa, e' ammessa la
decisione amministrativa ai termini della legge doganale.
La domanda per tale decisione amministrativa, ove sia fatta
contestualmente alla redazione del processo verbale di accertamento
del reato, e' diretta all'Intendenza di finanza.
L'intendente notifica al trasgressore il termine perentorio entro
cui dovra' depositare a garanzia della esecuzione della decisione,
una somma entro il minimo e il massimo della multa comminata per la
violazione contestata, oltre l'ammontare delle spese e dei diritti
fiscali dovuti.
La decisione amministrativa spetta all'intendente di finanza senza
limiti di somma e si estende alle spese.
L'intendente, qualora gli risulti escluso il proposito di frode,
puo' disporre che il trasgressore paghi, per effetto della
definizione amministrativa, una somma entro i limiti di lire 2000 e
lire 40.000, fermo l'obbligo della corresponsione dei diritti fiscali
quando essa non sia stata effettuata".
27-ter. "Per il contenzioso relativo all'applicazione del
presente decreto si applica l'art. 18 del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta sul consumo del gas e dell'energia
elettrica, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924, con
l'esclusione dell'ultimo capoverso dell'articolo stesso".
All'art. 30, le parole: Le disposizioni degli articoli 25 e 26,
sono sostituite dalle parole: Le disposizioni degli articoli 25, 26 e
27-bis.
All'art. 31, al primo comma, sono aggiunte, in fine, le parole:
L'imposta di cui all'art. 4 si applica con effetto dal 1956.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 dicembre 1955
GRONCHI
SEGNI - ANDREOTTI - VANONI -
GAVA - MORO - CORTESE -
COLOMBO - MATTARELLA
Visto, il Guardasigilli: MORO