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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il decreto-legge 6 ottobre 1955, n. 874, concernente variazioni
all'imposta di fabbricazione sugli oli minerali lubrificanti, e'
convertito in legge, con la seguente modificazione:
"E' aggiunto il seguente art. 1-bis:
"L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovraimposta di
confine, previste per gli oli da gas dall'art. 1, primo comma, del
decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito nella legge 31
gennaio 1954, n. 2, sono elevate da lire 9000 a lire 12.400 per
quintale".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 dicembre 1955
GRONCHI
SEGNI - ANDREOTTI -
VANONI - GAVA -
CORTESE - MATTARELLA
Visto, il Guardasigilli: MORO