Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'art. 2 della legge 16 gennaio 1936, n. 77, e' cosi' modificato:
"All'assistenza spirituale presso le Forze armate dello Stato
provvedono, anche in tempo di pace, sacerdoti cattolici quali
cappellani militari con il titolo di cappellani capi e di cappellani.
"Per l'Esercito, la Marina, l'Aeronautica, la Guardia di finanza e
il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza il servizio e'
disimpegnato da cappellani militari inscritti in un ruolo organico
unico.
"Per i Corpi militarmente organizzati l'eventuale servizio
dell'assistenza spirituale e' disimpegnato da cappellani di un ruolo
ausiliario e di un ruolo di riserva di cui al seguente art. 22".