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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il termine per il totale riassorbimento delle unita' di cui
all'art. 1 del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 178, previsto al
31 dicembre 1955 dall'art. 2 dello stesso decreto, e' prorogato al 31
dicembre 1958.
Il riassorbimento stesso dovra' essere effettuato in modo che la
eccedenza rispetto alla pianta di cui all'allegato 1 del regio
decreto 12 ottobre 1942, n. 1210, venga eliminata in ragione di
ventiquattro posti entro il 31 dicembre 1954, di ventiquattro posti
entro il 31 dicembre 1955 e di trentadue posti ogni anno entro il 31
dicembre degli anni 1956, 1957 e 1958.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 novembre 1955
GRONCHI
SEGNI - GAVA - ANGELINI
Visto, il Guardasigilli: MORO