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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Le disposizioni di cui all'art. 32 della legge 26 febbraio 1952, n.
67, si estendono, a richiesta, anche al personale cessato dal
servizio a decorrere dalla data del 1 maggio 1948, compreso quello
cessato a norma del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.
Le relative ritenute saranno calcolate sulla retribuzione in
godimento all'atto della cessazione dal servizio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 novembre 1955
GRONCHI
SEGNI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: MORO