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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per l'avanzamento al grado superiore l'ufficiale deve possedere i
requisiti fisici, morali, di carattere, intellettuali, di cultura,
professionali, necessari per bene adempiere le funzioni del nuovo
grado. Aver disimpegnato bene le funzioni del proprio grado e'
condizione indispensabile ma non sufficiente per l'avanzamento al
grado superiore.
Per l'avanzamento ai vari gradi di generale o di ammiraglio i
requisiti di cui al comma precedente debbono essere posseduti in modo
eminente in relazione alle funzioni di alto comando o di alta
direzione da esercitare nel nuovo grado.