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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'attuazione dei provvedimenti per incrementare la occupazione
operaia, agevolando la costruzione di case per lavoratori, previsti
dalla legge 28 febbraio 1949, n. 43, e' prorogata di sette anni a
decorrere dal 1 aprile 1956.
Per la predisposizione e lo svolgimento del secondo piano si
applicheranno le norme previste dalla legge citata, salvo le seguenti
modifiche:
1) il secondo piano settennale, agli effetti della ripartizione
delle costruzioni sul territorio nazionale, dovra' tener conto, degli
indici locali di affollamento e di disoccupazione;
2) oltre le aziende e le cooperative potranno costruire case per
i propri dipendenti anche le Amministrazioni dello Stato e gli Enti
pubblici, secondo le necessita' delle proprie circoscrizioni
regionali o provinciali;
3) gli alloggi costruiti dalla Gestione I.N.A.-Casa, ovvero da
aziende, cooperative, amministrazioni ed enti, in esecuzione del
secondo piano settennale, saranno destinati ad essere trasferiti in
proprieta' con promessa di vendita, secondo le modalita' previste
dagli articoli 14 e seguenti della legge 28 febbraio 1949, n. 43, in
misura non superiore ai due terzi.
Gli assegnatari di alloggi in locazione, sia del primo che del
secondo piano di attuazione, potranno presentare domanda per il
passaggio a riscatto, purche' tale passaggio riguardi un'intera
unita' immobiliare;
4) il canone di affitto degli appartamenti assegnati in
locazione, sara' stabilito in modo unitario, tenendo conto di ogni
spesa per manutenzione - esclusa quella straordinaria -
amministrazione, ammortamento e imposte, e variera' con le condizioni
di mercato, anche in rapporto alle variazioni delle retribuzioni;
5) i criteri di preferenza per l'assegnazione sia in proprieta'
che in locazione, saranno stabiliti dal regolamento, sulla base di
punteggi riferiti al bisogno di alloggio ed all'anzianita' di lavoro
nella localita' in cui sorgono le costruzioni.