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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
I contratti individuali di lavoro fra i datori di lavoro
dell'agricoltura e i salariati fissi comunque denominati, di cui
all'art. 1 della legge 15 agosto 1949, n. 533, si intendono rinnovati
per il termine minimo di due annate agrarie, stabilito dall'articolo
stesso, anche se non vengano disdettati.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 novembre 1955
GRONCHI
SEGNI - VIGORELLI -
COLOMBO - MORO
Visto, il Guardasigilli: MORO