Legge Ordinaria n. 1161 del 26/11/1955 (Pubblicata nella G.U. del 12 dicembre 1955)
Interpretazione autentica dell'art. 1 della legge 15 agosto 1949, n. 533.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  I   contratti   individuali  di  lavoro  fra  i  datori  di  lavoro
dell'agricoltura  e  i  salariati  fissi  comunque denominati, di cui
all'art. 1 della legge 15 agosto 1949, n. 533, si intendono rinnovati
per  il termine minimo di due annate agrarie, stabilito dall'articolo
stesso, anche se non vengano disdettati.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 26 novembre 1955

                               GRONCHI

                                                  SEGNI - VIGORELLI -
                                                       COLOMBO - MORO

Visto, il Guardasigilli: MORO
 

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