Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il terzo comma dell'articolo unico della legge 31 gennaio 1954, n.
2, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 3
dicembre 1953, n. 878, e' sostituito dal seguente:
All'art. 2 e' aggiunto il seguente comma:
"Ferma restando la disciplina concernente l'ammissione in
esenzione di imposta di fabbricazione delle merci elencate nella
tabella A allegata alla presente legge, il Ministero delle finanze,
in seguito a motivata istanza delle ditte interessate, ha facolta' di
consentire, fissando le norme da osservarsi, trasferimenti in
cauzione di prodotti intermedi o semilavorati da una ad altra
raffineria di olii minerali per essere sottoposti ad ulteriori
lavorazioni per ottenere prodotti petroliferi finiti atti al
commercio purche' i prodotti da trasferire abbiano un punto di
infiammabilita' Peusky-Martins inferiore a 55° C e un distillato a
300° C di almeno il 90 per cento in volume e si verifichi una delle
seguenti condizioni:
a) i trasferimenti avvengano tra raffinerie a ciclo completo;
b) i trasferimenti avvengano da raffinerie a ciclo completo ad
altri impianti che abbiano carattere di complementarieta' con le
raffinerie".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 novembre 1955
GRONCHI
SEGNI - ANDREOTTI -
CORTESE
Visto, il Guardasigilli: MORO