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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Per gli assistenti dell'Accademia navale che abbiano conseguito la
nomina di ruolo anteriormente alla data del decreto legislativo 7
maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con legge 24
giugno 1950, numero 465, il decennio di servizio di cui all'art. 11,
penultimo comma, del regio decreto 15 ottobre 1936, numero 2135, e'
elevato di cinque anni.
La presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1952.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 novembre 1955
GRONCHI
SEGNI - GAVA -
ROSSI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: MORO