Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Governo della Repubblica e' autorizzato ad attuare in Calabria,
per un periodo di dodici anni dal 1 luglio 1955 al 30 giugno 1967, un
piano organico di opere straordinarie per la sistemazione
idraulico-forestale, per la sistemazione dei corsi d'acqua e dei
bacini montani, per la stabilita' delle pendici, e per la bonifica
montana e valliva.
Coordinatamente con tali opere saranno disposte quelle occorrenti
per la difesa degli abitati esistenti dal pericolo di alluvioni e
frane.
Quando sia prevedibile che, con la sistemazione dei torrenti e dei
terreni viciniori agli abitati, non risultino assicurate condizioni
di stabilita' e di vita economica sufficienti ai bisogni delle
popolazioni, sara' disposto lo spostamento totale o parziale degli
abitati.
Agli effetti dell'attuazione del piano organico di cui al primo
comma potranno, a carico dei fondi di cui all'art. 6, essere
autorizzati acquisti, da parte della Azienda foreste demaniali, di
terreni degradati da destinare a rimboschimento.