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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I laureati e diplomati ciechi sono ammessi alla partecipazione ai
concorsi per l'insegnamento nelle scuole statali e pareggiate per le
materie giuridiche ed economiche, la storia, la filosofia, la musica
e il canto, e per tutte quelle altre materie che non comportino la
correzione di elaborati di classe, esperienze di laboratorio o
esercitazioni grafiche.