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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il terzo comma dell'art. 4 della legge 29 giugno 1951, n. 489,
riguardante il trattamento economico di missione e di trasferimento
dei dipendenti statali, e' modificato, sostituendo alle parole: "i
predetti documenti devono essere esibiti unitamente agli scontrini di
viaggio, conformi al modulo prescritto, che comprovano l'acquisto del
biglietto ferroviario a tariffa ridotta", le seguenti:
"I predetti documenti devono essere esibiti unitamente al biglietto
ferroviario a tariffa ridotta".
Il quinto comma dell'art. 13 della legge predetta e' modificato,
sostituendo alle parole: "devono risultare dallo scontrino di cui al
precedente art. 4", le seguenti:
"devono risultare dal biglietto ferroviario".