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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'ultimo comma dell'art. 4 del decreto legislativo 22 aprile 1948,
n. 561, e' modificato come segue:
"L'importo annuo dei sussidi temporanei di cui sopra e' aumentato
del 100 per cento per gli orfani non provvisti di assegno
continuativo a carico del fondo pensioni dell'Amministrazione
ferroviaria, di altre Amministrazioni dello Stato o di Casse di
previdenza alle quali l'agente fosse iscritto con contributo della
Amministrazione ferroviaria".
In conseguenza e' anche modificato come segue l'ultimo comma
dell'art. 5 del decreto sopra citato:
"La misura di tali sussidi e' quella stabilita dall'art. 4 del
presente decreto, esclusa la maggiorazione del 100 per cento di cui
all'ultimo comma dell'articolo stesso".