Legge Ordinaria n. 1225 del 26/11/1955 (Pubblicata nella G.U. del 17 dicembre 1955)
Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni sull'Opera di previdenza per il personale delle Ferrovie dello Stato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'ultimo  comma dell'art. 4 del decreto legislativo 22 aprile 1948,
n. 561, e' modificato come segue:
  "L'importo  annuo  dei sussidi temporanei di cui sopra e' aumentato
del   100   per  cento  per  gli  orfani  non  provvisti  di  assegno
continuativo   a   carico  del  fondo  pensioni  dell'Amministrazione
ferroviaria,  di  altre  Amministrazioni  dello  Stato  o di Casse di
previdenza  alle  quali  l'agente fosse iscritto con contributo della
Amministrazione ferroviaria".
  In  conseguenza  e'  anche  modificato  come  segue  l'ultimo comma
dell'art. 5 del decreto sopra citato:
  "La  misura  di  tali  sussidi  e' quella stabilita dall'art. 4 del
presente  decreto,  esclusa la maggiorazione del 100 per cento di cui
all'ultimo comma dell'articolo stesso".
 

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