Legge Ordinaria n. 1226 del 05/12/1955 (Pubblicata nella G.U. del 17 dicembre 1955)
Estensione di facilitazioni fiscali all'Opera valorizzazione della Sila concesse agli altri Enti di riforma fondiaria.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Le  facilitazioni  previste dall'art. 3 della legge 18 maggio 1951,
n.  333, si applicano anche a favore dell'Opera per la valorizzazione
della  Sila,  per  l'espletamento  dei  compiti  alla stessa affidati
dall'art.  1  della  legge  12  maggio  1950,  n.  230,  e successive
integrazioni e modificazioni.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 5 dicembre 1955

                               GRONCHI

                                                    SEGNI - ANDREOTTI

                                                    Visto,         il
Guardasigilli: MORO
 

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