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La Camera dei deputati ed il senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Le facilitazioni previste dall'art. 3 della legge 18 maggio 1951,
n. 333, si applicano anche a favore dell'Opera per la valorizzazione
della Sila, per l'espletamento dei compiti alla stessa affidati
dall'art. 1 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e successive
integrazioni e modificazioni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 dicembre 1955
GRONCHI
SEGNI - ANDREOTTI
Visto, il
Guardasigilli: MORO