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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ferme restando le tabelle relative ai posti di ruolo delle scuole
di avviamento facenti parte, degli Istituti di istruzione
professionale per i ciechi di Firenze e di Napoli di cui al decreto
29 agosto 1041, n. 1449, e successive modificazioni, i posti di ruolo
per le scuole e i corsi secondari di avviamento professionale per
ciechi, contenuti nella tabella A annessa al regio decreto 16 ottobre
1940 e sue successive modificazioni, vengono soppressi. Viene creato
in loro sostituzione il ruolo unico di cui all'annessa tabella A.