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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Ministero del tesoro e' autorizzato a corrispondere all'Ente
Nazionale Assistenza Lavoratori (E.N.A.L.) la somma di quattrocento
milioni di lire, a titolo di totale e definitiva liquidazione degli
indennizzi e contributi spettanti all'Ente medesimo, a norma della
legge 27 dicembre 1953, n. 968, per danni derivanti da eventi
bellici.