Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli Enti autonomi lirici previsti dal decreto legislativo 30 maggio
1946, n. 538, sono autorizzati a contrarre mutui con l'Istituto di
credito delle Casse di risparmio italiane, per la copertura degli
oneri dei propri bilanci fino al 30 giugno 1955.