Legge Ordinaria n. 1297 del 05/12/1955 (Pubblicata nella G.U. del 28 dicembre 1955)
Varianti alla misura dei corrispettivi stabiliti dall'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 agosto 1946, n. 70.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2
agosto 1946, n. 70, e' sostituito dal seguente:
  "Le  tasse per nolo carri, copertoni ed attrezzi di carico e per la
manovra  dei  carri,  qualunque  ne  sia  la  misura  stabilita dalle
convenzioni  stipulate fra le Ferrovie dello Stato e le Aziende delle
ferrovie  e  tramvie  concesse  alla industria privata per regolare i
serviti  cumulativi,  di  corrispondenza e di scambio merci, anche se
scadute  o  disdette,  ma  tuttora in atto in attesa di rinnovazione,
sono stabilite, fino al rinnovo delle convenzioni stesse, come segue:
    lire 200 al giorno per carro, o lire 8,35 per carro-ora;
    lire 70 al giorno per uso copertoni;
    lire 30 al giorno per Uso attrezzi di carico;
    lire 50 per ogni carro manovrato".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 5 dicembre 1955

                               GRONCHI

                                                     SEGNI - ANGELINI

                                                     Visto,        il
Guardasigilli: MORO
 

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