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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2
agosto 1946, n. 70, e' sostituito dal seguente:
"Le tasse per nolo carri, copertoni ed attrezzi di carico e per la
manovra dei carri, qualunque ne sia la misura stabilita dalle
convenzioni stipulate fra le Ferrovie dello Stato e le Aziende delle
ferrovie e tramvie concesse alla industria privata per regolare i
serviti cumulativi, di corrispondenza e di scambio merci, anche se
scadute o disdette, ma tuttora in atto in attesa di rinnovazione,
sono stabilite, fino al rinnovo delle convenzioni stesse, come segue:
lire 200 al giorno per carro, o lire 8,35 per carro-ora;
lire 70 al giorno per uso copertoni;
lire 30 al giorno per Uso attrezzi di carico;
lire 50 per ogni carro manovrato".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 dicembre 1955
GRONCHI
SEGNI - ANGELINI
Visto, il
Guardasigilli: MORO