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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Dalla data di pubblicazione della presente legge tutte le misure
disposte dalla legge istitutiva della Cassa del Mezzogiorno e
successive modificazioni, a favore dei territori dell'Italia
meridionale e dell'isola d'Elba, sono estese ed applicabili senza
alcuna eccezione anche al l'intero territorio dell'isola del Giglio,
interamente compresa nel comune di Isola del Giglio, della provincia
di Grosseto.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 gennaio 1955
EINAUDI
SCELBA - GAVA -
ROMITA - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO