Legge Ordinaria n. 1305 del 05/12/1955 (Pubblicata nella G.U. del 30 dicembre 1955)
Indennità agli ufficiali insegnanti presso le accademie, scuole e corsi dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della guardia di finanza.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Agli  ufficiali  insegnanti  presso  le  accademie,  scuole e corsi
dell'Esercito,  della  Marina,  dell'Aeronautica  e  del  Corpo della
guardia  di  finanza  sono  dovute, per per ciascun mese di effettivo
insegnamento, le seguenti indennita' lorde mensili:
                                    Colonnelli, capi-
                                    tani di vascello
                                    e gradi superiori Altri gradi
      Insegnamenti di: ------- -------
    1ª categoria . . . . . . . . . 3.690 3.520
    2ª " . . . . . . . . . 2.240 2.130
    3ª " . . . . . . . . . 1.350 1.280

    Le indennita' suddette sono dovute anche agli ufficiali comandati
presso   accademie,  scuole  o  corsi  a  coprire  posti  vacanti  di
insegnamento  per  i  quali  sia  prevista  la  corresponsione  delle
indennita' stesse.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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