Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Agli ufficiali insegnanti presso le accademie, scuole e corsi
dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della
guardia di finanza sono dovute, per per ciascun mese di effettivo
insegnamento, le seguenti indennita' lorde mensili:
Colonnelli, capi-
tani di vascello
e gradi superiori Altri gradi
Insegnamenti di: ------- -------
1ª categoria . . . . . . . . . 3.690 3.520
2ª " . . . . . . . . . 2.240 2.130
3ª " . . . . . . . . . 1.350 1.280
Le indennita' suddette sono dovute anche agli ufficiali comandati
presso accademie, scuole o corsi a coprire posti vacanti di
insegnamento per i quali sia prevista la corresponsione delle
indennita' stesse.