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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il terzo comma dell'articolo unico del regio decreto 29 marzo 1943,
n. 388, concernente provvidenze a favore degli allievi degli istituti
dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori, e' sostituito dal
seguente:
"Coloro che non intendano proseguire nella carriera militare e non
siano dichiarati idonei al servizio aeronavigante, possono essere
nominati sottotenenti di complemento nel ruolo serviti dell'Arma
aeronautica, purche' siano in possesso di un titolo di studio di
scuola media superiore conseguito come allievi negli istituti
dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 dicembre 1955
GRONCHI
SEGNI - TAVIANI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: MORO