Legge Ordinaria n. 1306 del 05/12/1955 (Pubblicata nella G.U. del 30 dicembre 1955)
Modificazioni al regio decreto 29 marzo 1943, n. 388, concernente provvedimenti a favore degli allievi degli istituti dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il terzo comma dell'articolo unico del regio decreto 29 marzo 1943,
n. 388, concernente provvidenze a favore degli allievi degli istituti
dell'Opera  nazionale  per  i figli degli aviatori, e' sostituito dal
seguente:
  "Coloro  che non intendano proseguire nella carriera militare e non
siano  dichiarati  idonei  al  servizio aeronavigante, possono essere
nominati  sottotenenti  di  complemento  nel  ruolo serviti dell'Arma
aeronautica,  purche'  siano  in  possesso  di un titolo di studio di
scuola   media  superiore  conseguito  come  allievi  negli  istituti
dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 5 dicembre 1955

                               GRONCHI

                                               SEGNI - TAVIANI - GAVA

Visto, il Guardasigilli: MORO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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