Legge Ordinaria n. 1309 del 23/12/1955 (Pubblicata nella G.U. del 30 dicembre 1955)
Provvidenze eccezionali per gli agricoltori e pastori della Sardegna, vittime della siccità.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Alle  aziende  agricole  ed  armentizie della Sardegna, danneggiate
dalla siccita' dell'annata agraria 1954-55, possono essere concessi:
    1)  prestiti  di  esercizio ad un tasso non superiore al 2,50 per
cento, per una durata fino a due anni;
    2)  contributi fino alla concorrenza del 50 per cento della somma
occorrente   per  il  ripristino  della  efficienza  produttiva,  ivi
comprese  le  concimazioni  di  fondo  per  i  terreni olivetati e la
ricostituzione del patrimonio zootecnico; nonche' prestiti e mutui ad
un  tasso  non  superiore  al 2,50 per cento, e per una durata fino a
cinque anni, per le somme non coperte dal contributo.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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