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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Al personale postale, telegrafico e telefonico che, a norma delle
disposizioni regolamentari, e' tenuto ad indossare la divisa o
particolari indumenti protettivi in rapporto agli speciali servizi
cui e' addetto, vengono forniti dall'Amministrazione i vari capi di
vestiario:
a) a titolo gratuito se si tratta d'indumenti di lavoro
(camiciotti, tute, vestaglie, ecc.);
b) col concorso di un terzo della spesa a carico degli
interessati, quando sia richiesta la divisa uniforme.
La quota di cui alla lettera b) potra' essere rimborsata in tutto o
in parte, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, qualora - al
termine del prescritto periodo d'uso - risulti che il personale abbia
saputo mantenere in decoroso stato di conservazione gli effetti di
vestiario ad esso forniti.