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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il pagamento degli stipendi e degli altri assegni al personale del
Corpo forestale dello Stato si effettua con le modalita' stabilite
dall'art. 56, n. 5, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per
i Corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 dicembre 1955
GRONCHI
SEGNI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: MORO