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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La tassa di ingresso per l'accesso ai monumenti, musei, gallerie e
scavi di antichita' dello Stato e' stabilita nella misura indicata
per ciascun Istituto nella tabella allegata alla presente legge.