Legge Ordinaria n. 1317 del 26/11/1955 (Pubblicata nella G.U. del 3 gennaio 1956)
Modifiche alle attuali disposizioni per l'ingresso ai monumenti, ai musei, alle gallerie e agli scavi di antichità dello Stato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  tassa di ingresso per l'accesso ai monumenti, musei, gallerie e
scavi  di  antichita'  dello Stato e' stabilita nella misura indicata
per ciascun Istituto nella tabella allegata alla presente legge.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)

Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it
(attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)