Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'esenzione tributaria prevista dall'art. 58 del regio decreto 30
dicembre 1923, n. 3267, si applica anche, per la durata di 25 anni,
relativamente ai boschi cedui semplici di proprieta' privata
trasformati in fustate e mantenuti in tale coltura secondo piani
particolari di trasformazione e conservazione, approvati dal Ministro
per l'agricoltura e per le foreste.
Se, con la predetta trasformazione, si operi anche la
ricostituzione di boschi estremamente deteriorati, la relativa spesa
puo' essere ammessa al contributo previsto dall'art. 91 del citato
regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.
I contributi di cui al precedente comma sono posti a carico della
somma annualmente stanziata nello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'applicazione del
regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e della legge 25 luglio
1952, n. 991.
La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 dicembre 1955
GRONCHI
SEGNI - COLOMBO -
ANDREOTTI - GAVA -
Visto, il Guardasigilli: MORO