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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il primo comma dell'art. 3 della legge 30 maggio 1932, n. 720, e'
cosi' modificato:
"I benefici previsti dall'art. 1 possono essere concessi ai
Consorzi agrari provinciali ed alla loro Federazione, ad
Associazioni, Istituti ed Enti operanti nel campo dell'agricoltura e
legalmente riconosciuti, ivi compresi i Magazzini generali, nonche'
ad Associazioni cooperativistiche legalmente costituite tra piccoli e
medi produttori di cereali".