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La Camera, dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per le finalita' contemplate dall'art. 1 della legge 27 giugno
1922, n. 889, recante provvedimenti per danni prodotti dal rigurgito
delle acque nell'abitato di Corato, nonche' per la rimessa in
efficienza delle opere eseguite in virtu' di detta legge e per la
ricostruzione di tronchi di rete idrica resi necessari dal fenomeno
predetto, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 450 milioni.