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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'art. 4 del regio decreto-legge 14 marzo 1929, n. 503, e'
sostituito dal seguente:
"Il provveditore al porto e' nominato con decreto del Capo dello
Stato su proposta del Ministro per la marina mercantile, sentito il
Consiglio dei Ministri.
Egli dura in carica quattro anni e puo' essere riconfermato.
La misura delle competenze a lui spettanti sara' fissata dal
Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per il
tesoro, su proposta del Consiglio di amministrazione del
Provveditorato.
Se e' nominato provveditore al porto un funzionario dello Stato,
egli dovra' essere collocato fuori ruolo.
Il Provveditorato deve, in tal caso, rimborsare allo Stato la spesa
attinente al trattamento economico, al lordo delle ritenute, di cui
fruisce il funzionario e deve inoltre versare all'Erario una quota
non inferiore al dieci per cento della retribuzione, a titolo di
contributo per il trattamento di quiescenza".