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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La misura dell'indennita' di custodia, prevista a favore degli
ufficiali idraulici dall'art. 89 del regio decreto 9 dicembre 1937,
n. 2669, e' elevata a lire 18.000 annue per i magazzini classificati
di 1ª classe e a lire 12.000 annue per i magazzini classificati di 2ª
classe.
Il compenso previsto dal terzo comma dell'art. 89 del regio decreto
9 dicembre 1937, n. 2669, per gli ufficiali idraulici che siano
consegnatari di due o piu' magazzini, e' elevata a lire 3000 annue
per ciascun magazzino, oltre l'indennita' che loro compete per il
magazzino di cui sono consegnatari titolari.