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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Le somme versate e quelle che andranno a maturare ai sensi
dell'art. 65 del regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, a favore della
Sezione speciale della Cassa depositi e prestiti intitolata: "Cassa
di colonizzazione per l'Agro romano avente gestione autonoma" sono
devolute alla Cassa per la formazione della piccola proprieta'
contadina, istituita con l'art. 9 del decreto legislativo 5 marzo
1948, n. 121, modificato con l'art. 2 del decreto legislativo 5
maggio 1948, n. 1242, ratificato con la legge 22 marzo 1950, n. 144,
e con l'art. 5 della legge 23 aprile 1949, n. 165.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 dicembre 1955
GRONCHI
SEGNI - COLOMBO - GAVA
Visto, il
Guardasigilli: MORO