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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' autorizzato a
concedere sussidi, in ragione del 60 per cento, nelle spese
occorrenti per la riparazione o ricostruzione di fabbricati rurali di
proprieta' privata, danneggiati dal terremoto verificatosi il 4
luglio 1952 in provincia di Forli'.
I sussidi possono essere concessi limitatamente al territorio dei
Comuni che saranno determinati con decreto del Ministro per
l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro,
e limitatamente alle opere indispensabili ai fini dell'abitabilita'.
Per la concessione di tali sussidi, da operarsi con le modalita'
stabilite dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive
norme integrative e modificative, e' destinata, per tre consecutivi
esercizi finanziari, a decorrere da quello in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge, una aliquota pari a lire 150
milioni dello stanziamento iscritto nel bilancio dell'agricoltura e
delle foreste per le opere relative a sussidi in conto capitale per
opere di miglioramento fondiario.