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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'art. 1 del regio decreto 16 giugno 1938, n. 1275, e' sostituito
dal seguente:
"Sono compresi nell'assicurazione obbligatori a contro gli
infortuni sul lavoro, di cui ai regi decreti 17 agosto 1935, n. 1765,
e 15 dicembre 1936, n. 2276, e successive modificazioni, in quanto
addetti ai lavori attinenti ai servizi meramente esecutivi postali e
delle telecomunicazioni, gli impiegati ed agenti di ruolo e non di
ruolo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, gli
agenti con obbligazione personale anche provvisoria, come pure i
fattorini, il personale degli uffici locali e i titolari di agenzia,
i ricevitori, i portalettere, i salariati e gli operai giornalieri.
E' compreso nell'assicurazione anche il personale postale
telegrafico in servizio quale conducente di automezzi o in servizio
armato di vigilanza e di scorta in quanto disimpegni i servizi stessi
per disposizione dell'Amministrazione.
L'assicurazione e' altresi' obbligatoria per il personale dirigente
ed ispettivo, che, nell'esplicazione del servizio ad esso affidato,
sia presente o prenda materialmente parte ai lavori attinenti ai
servizi esecutivi postali e delle telecomunicazioni e venga a
trovarsi esposto ai rischi specifici del personale esecutivo, oppure
quando, per l'esecuzione di incarichi affidatigli, usi - mezzi di
trasporto forniti dall'Amministrazione o sia costretto, in mancanza
di pubblici servizi, ad adoperare altri mezzi di locomozione.
E' escluso dall'assicurazione obbligatoria il personale che ai
momento dell'infortunio e' addetto agli uffici amministrativi e
contabili, quali che siano le mansioni da esso disimpegnate".