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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Per l'accesso ai ruoli speciali transitori previsti ai sensi degli
articoli 16 e 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127,
ratificato, con modificazioni, con la legge 24 dicembre 1951, n.
1634, per il personale incaricato degli insegnamenti speciali nelle
scuole elementari, negli istituti governativi dei sordomuti e nella
Scuola governativa di metodo per insegnanti e maestri istitutori dei
ciechi in Roma occorrono i titoli di studio elencati nell'allegata
tabella.
Per coloro i quali, essendo in servizio al 1 maggio 1948, avevano
prestato a quella data almeno sette anni di servizio, anche non
continuativo, non e' richiesta la presentazione di alcun titolo di
studio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 dicembre 1955
GRONCHI
SEGNI - Rossi - GAVA
Visto, il Guardasigilli: MORO