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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata la concessione, a favore dell'Ente nazionale Casse
rurali, agrarie ed Enti ausiliari, di un contributo straordinario di
lire 20 milioni per lo svolgimento della sua attivita' nel campo
dell'assistenza e della cooperazione rurale agraria.