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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il diritto di opzione per il trattamento di cui al regio
decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, previsto dall'art. 17 della
legge 25 luglio 1952, n. 915, e' esteso ai titolari di pensione
liquidata secondo le norme del regio decreto 2 settembre 1912, n.
1058.
La facolta' di cui al precedente comma puo' essere fatta valere
anche dai superstiti degli iscritti e dei pensionati della gestione
speciale della Cassa nazionale per la previdenza marinara secondo le
norme del regio decreto 2 settembre 1912, n. 1058, deceduti
posteriormente al 31 dicembre 1943.
L'esercizio della facolta' prevista dal precedente comma comporta
il rimborso delle somme riscosse ai sensi dell'art. 7 del citato
decreto n. 1058.