Legge Ordinaria n. 14 del 05/01/1955 (Pubblicata nella G.U. del 28 gennaio 1955)
Provvidenze per i mutilati ed invalidi e per i congiunti dei caduti che appartennero alle Forze armate della sedicente Repubblica sociale italiana.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Al  militare  che,  essendo  al servizio della sedicente Repubblica
sociale  italiana,  ha  riportato  ferite  o  lesioni  o ha contratto
infermita'  per  cause di servizio di guerra o attinente alla guerra,
e'  concesso,  sempre  che non risulti il suo arruolamento volontario
nelle  Forze  armate  della predetta Repubblica, un assegno in misura
pari  a  quello previsto dalla tabella D annessa alla legge 10 agosto
1950, n. 648, compresi i relativi assegni accessori.
  L'assegno  non  spetta qualora il militare sia stato cancellato dai
ruoli  delle  Forze  armate  dello  Stato per il comportamento tenuto
negli  avvenimenti  successivi  all'armistizio dell'8 settembre 1943,
ovvero abbia partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di
sevizie.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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