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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'abilitazione all'insegnamento negli istituti di istruzione media
si consegne mediante esami di Stato, ai quali sono ammessi coloro che
siano in possesso di laurea o diploma alla data in cui e' indetta la
relativa sessione.
Gli esami hanno luogo annualmente presso i Provveditorati agli
studi, che sono di volta in volta indicati nell'ordinanza
ministeriale che indice la sessione, e consistono in prove scritte,
grafiche, orali e pratiche, secondo le norme che saranno stabilite
per le varie discipline, tipi e gruppi di insegnamento, ai sensi del
successivo art. 6.