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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'art. 17 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, e'
modificato come appresso:
"Art. 17. - Presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita'
pubblica e' costituita, per i professionisti di cui al presente
decreto, una Commissione centrale, nominata con decreto del Capo
dello Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,
di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia, presieduta da
un consigliere di Stato e costituita da un membro del Consiglio
superiore di sanita' e da un funzionario dell'Amministrazione civile
dell'interno di grado non inferiore al 6°.
"Fanno parte altresi' della Commissione:
a) per l'esame degli affari concernenti la professione dei medici
chirurghi, un ispettore generale medico ed otto medici chirurghi, di
cui cinque effettivi e tre supplenti;
b) per l'esame degli affari concernenti la professione dei
veterinari, un ispettore generale veterinario e otto veterinari di
cui cinque effettivi e tre supplenti;
c) per l'esame degli affari concernenti la professione dei
farmacisti, un ispettore generale per il servizio farmaceutico e otto
farmacisti, di cui cinque effettivi e tre supplenti;
d) per l'esame degli affari concernenti la professione delle
ostetriche, un ispettore generale medico e otto ostetriche, di cui
cinque effettive e tre supplenti.
"I sanitari liberi professionisti indicati nel comma precedente
sono designati dai Comitati centrali delle rispettive Federazioni
nazionali.
"Almeno tre dei componenti sopra indicati non debbono avere la
qualifica di presidente o di membro dei Comitati centrali delle
Federazioni nazionali.
"I membri della Commissione centrale rimangono in carica quattro
anni e possono essere riconfermati.
"Alla segreteria della Commissione centrale e' addetto personale in
servizio presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita'
pubblica.
"Per la validita' di ogni seduta occorre la presenza di non meno di
cinque membri della Commissione, compreso il presidente; almeno tre
dei membri devono appartenere alla stessa categoria alla quale
appartiene il sanitario di cui e' in esame la pratica.
"In caso di impedimento o di incompatibilita' dei membri effettivi,
rappresentanti le categorie sanitarie, intervengono alle sedute i
membri supplenti della stessa categoria.
"Per le questioni d'indole generale e per l'esame degli affari
concernenti tutte le professioni sanitarie, il presidente ha la
facolta' di convocare la Commissione centrale in seduta plenaria, e
cioe' con l'intervento, oltre che dei componenti di cui al primo
comma, dei quattro ispettori generali e dei componenti rappresentanti
tutte le categorie sanitarie".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 gennaio 1955
EINAUDI
SCELBA - DE PIETRO -
GAVA - ERMINI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO