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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
La competenza degli Uffici regionali di riscontro di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 16 aprile 1948, n. 1059, prorogato
con la legge 15 marzo 1950, n. 119, e successivamente con la legge 18
novembre 1952, n. 1975, e' estesa ai rendiconti ed ai conti
giudiziali relativi a tutto l'esercizio 1954-55 senza limitazione
d'importo.
Il funzionamento dei predetti Uffici e' prorogato al 30 giugno
1956, in attesa che alla loro definitiva sistemazione si provveda nel
quadro della riforma burocratica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 gennaio 1955
EINAUDI
SCELBA - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO