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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'assunzione dei professori incaricati ha luogo mediante concorsi
per titoli cui possono partecipare i professori forniti del
prescritto titolo di abilitazione ed iscritti all'albo. La iscrizione
all'albo s'intende comprensiva dell'abilitazione per quei titoli non
abilitanti in base ai quali, per effetto di disposizione speciale,
sia stata disposta l'iscrizione stessa.
Le domande sono presentate al provveditore agli studi, secondo le
modalita' e nei termini stabiliti dal Ministro per la pubblica
istruzione.
Non e' ammessa la presentazione di domande in piu' di due Province.